- 20 Gennaio 2025
- Posted by: Gabriele Surgo
- Consulenza Fiscale, Finanza Aziendale e Agevolata, Nessuna Categoria
Il credito d’imposta ZES Unica può essere richiesto dalle imprese che acquisiscono beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature, terreni, fabbricati ed immobili) destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e in determinate zone assistite della Regione Abruzzo.
Il valore dei terreni e degli immobili da acquistare, da realizzare od ampliare non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano ex novo nella ZES Unica.
L’incentivo fiscale de quo, non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo
L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (il “Regolamento 651”).
L’articolo 544, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto in capo ai soggetti interessati al beneficio un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate, da espletarsi dal 31 Marzo al 30 Maggio 2025. In particolare, le imprese interessate a beneficiare del credito d’imposta ZES Unica sono tenute a comunicare, nell’arco temporale di cui sopra, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° Gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 Novembre 2024.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano dal 20 Novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute.
Sono due pertanto le comunicazioni da inoltrare, dilatate negli intervalli temporali di cui sopra.
Nel caso di comunicazioni relative a crediti per un importo superiore ad Euro 150.000,00, l’utilizzo degli stessi è condizionato anche alla verifica positiva ai sensi del Codice Antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
Le imprese beneficiarie di questo credito di imposta devono mantenere le loro attività nell’area Zes unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento (il cui dies ad quem è il 15 Novembre 2025) oggetto dell’agevolazione.
Non sono agevolabili i progetti di investimenti di imposto inferiore a 200.000, 00 euro.
Il credito di imposta Zes è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato (Legge Nuova Sabatini) che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevato consentito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.
E’ cumulabile, anche, con agevolazioni che non siano né aiuti di Stato né aiuti di Stato, come ad esempio il credito di imposta 4.0 oppure 5.0., a condizione che siffatto cumulo relativo ai medesimi costi non superi il costo di acquisto del bene.
Le percentuali di recupero variano sia a secondo del dimensionamento aziendale che della Regione di riferimento, come da seguente schema:
| REGIONI | DIMENSIONE DI IMPRESA |
PERCENTUALE DEL CREDITO DI IMPOSTA (intensity di aiuto) |
LIMITE MASSIMO DELL’IMPORTO DELL’INVESTIMENTO |
| Puglia, Campania, Calabria, Sicilia (“meno sviluppate”) |
Piccola impresa | 60% | 100.000.000 di Euro (50.000.000 per le piccole imprese, oltre si scende al 50% di credito d’imposta) |
| “ | Media impresa | 50% | 100.000.000 di Euro |
| “ | Grande impresa | 40% | 100.000.000 di Euro |
| Basilicata, Molise, Sardegna (“meno sviluppate”) |
Piccola impresa | 50% | 100.000.000 di Euro (50.000.000 per le piccole imprese, oltre si scendeal 40% di credito d’imposta) |
| “ | Media impresa | 40% | 100.000.000 di Euro |
| “ | Grande impresa | 30% | 100.000.000 di Euro |
| Abruzzo (“in transizione”) (solo alcuni comuni) |
Piccola impresa | 35% | 100.000.00 di Euro (50.000.000 per le piccole imprese, oltre si scende al 35% di credito d’imposta) |
| “ | Media impresa | 25% | 100.000.000 di Euro |
| “ | Grande impresa | 15% | 100.000.000 di Euro |
Dott. Flavio Pietrasanta – F.P.F. Consulting s.r.l.
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