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	<title>Consulenza Fiscale Archivi - Advisor Italia</title>
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	<title>Consulenza Fiscale Archivi - Advisor Italia</title>
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	<item>
		<title>DICHIARAZIONE IVA 2025</title>
		<link>https://www.advisoritalia.eu/2025/03/18/dichiarazione-iva-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Surgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 16:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Novità, criticità e casi particolari Questo articolo tratterà le criticità e i casi che possono rappresentare un ostacolo ad una corretta compilazione del modello di Dichiarazione Iva per l’anno 2024; analizzando e trattando dalle modalità di presentazione, i termini, i soggetti obbligati ed esonerati, ponendo particolare attenzione alle novità di quest’anno, ed alla trattazione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.advisoritalia.eu/2025/03/18/dichiarazione-iva-2025/">DICHIARAZIONE IVA 2025</a> proviene da <a href="https://www.advisoritalia.eu">Advisor Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Novità, criticità e casi particolari</strong></p>
<p><strong>Questo articolo tratterà le criticità e i casi che possono rappresentare un ostacolo ad una corretta compilazione del modello di Dichiarazione Iva per l’anno 2024; analizzando e trattando dalle modalità di presentazione, i termini, i soggetti obbligati ed esonerati, ponendo particolare attenzione alle novità di quest’anno, ed alla trattazione e risoluzione di problematiche legate alla compilazione e corretta esposizione dei quadri VC, VN, VQ, VJ e VL con ulteriori argomenti annessi.</strong></p>
<p><span id="more-7881"></span></p>
<p>La dichiarazione Iva, è trasmessa tramite i canali dell’Agenzia delle entrate  entro il 30.04.2025</p>
<p>Oltre i soggetti abilitati quali i commercialisti la stessa può essere inviata direttamente dal dichiarante, tramite altri intermediari autorizzati, ovvero  tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322</p>
<p>Qualora si verifichi il mancato rispetto dei termini indicati, è prevista la possibilità di “ravvedersi” e presentare una dichiarazione tardiva entro 90 gg versando contestualmente un importo pari ad euro 25 pari al 10% di una sanzione base di 250 euro.</p>
<p>Le dichiarazioni presentate oltre il termine del ravvedimento è sempre considerata omessa.</p>
<p>Il pagamento del saldo IVA potrà avvenire in un’unica soluzione il 17/03/2025 o a rate dilazionando il pagamento a partire dalla medesima data, ovvero a partire dal 30/06/2025 con le imposte da unico &#8211; dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Tra i soggetti obbligati presentazione della dichiarazione iva i contribuenti esercenti attività d’impresa, attività artistiche e professionali, di cui agli artt. 4 e 5, che siano titolari di partita IVA;</p>
<p>sono esonerati coloro che che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente</p>
<ul>
<li>operazioni esenti di cui all’art. 10,</li>
<li>i contribuenti che hanno utilizzato il regime forfetario,</li>
<li>i contribuenti che ad oggi ancora si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,</li>
<li>i produttori agricoli che rientrano nel regime di esonero ai sensi dell’art. 34, co. 6;</li>
<li>gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26/10/1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, co.6;</li>
<li>le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;</li>
<li>i soggetti passivi d’imposta di cui art. 44 c.3 DL 331/93 ualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;</li>
<li>i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla lg 16/12/1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;</li>
<li>I soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati;</li>
<li>le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della lg. 23/12/2014, n. 19</li>
</ul>
<p>Tra le principali novità del modello è prevista:</p>
<ul>
<li>l’indicazione dei nuovi codici ATECO per coloro che presentano dal 1/04/2025 la dichiarazione;</li>
<li>la ridenominazione del Quadro VM “Versamenti auto F24 elementi identificativi” (in luogo del precedente da “Versamenti immatricolazione auto UE”), con obbligo di versamento dell’IVA non solo per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli ecc., nuovi o usati, oggetto di acquisto intra-UE, ma anche per quelli introdotti in Italia e provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato del Vaticano;</li>
<li>la modifica nel Quadro VP della dicitura del rigo VP7 in “Debito periodo precedente non superiore a 100 euro” per considerare il nuovo importo minimo di versamento delle liquidazioni periodiche previsto dall’art. 9 del D.lgs. n. 1/2024;</li>
<li>l’introduzione nel Quadro VO del rigo VO18 in cui si comunica l’adozione del regime forfettario da parte delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000 e del rigo VO27 riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno scelto dal 2024 l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 4, co. 1, L. n. 36/2024;</li>
<li>l’introduzione nel Quadro VW al rigo VW 26 del campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724 del 1994.</li>
</ul>
<p>Passando allo studio del modello è utile soffermarci sui quadri VQ, VN, VC, VL e VJ, precisando che:</p>
<ul>
<li>Nel quadro VQ denominato “Versamenti periodici omessi” è prevista la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica da riscossione o avvisi bonri, oppure ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento. L’indicazione, in presenza di importi a debito è esclusivamente formale.</li>
<li>E’ necessario in caso di presentazione per i periodi precedenti di Dichiarazioni integrative a favore con emersione di di maggior credito è prevista la compilazione del Quadro VN;, le integrative sono ammesse se presentate entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Pertanto nel quadro VN del modello IVA 2025 per il 2024 sarà possibile indicare le dichiarazioni integrative a favore degli anni 2018,2019,2020, 2021 e 2022.</li>
<li>Il quadro VC denominato “Esportatori e operazioni assimilate” va compilato dai contribuenti che si avvalsi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA per effetto della disponibilità del cosiddetto plafond. Il plafond può essere fisso (calcolato sommando l’importo dell’IVA non corrisposta all’esportazione e/o nelle operazioni assimilate e accumulata nell’anno solare precedente) e mobile (calcolato tenendo conto delle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti ed il suo utilizzo comporta la necessità di avere iniziato l’attività almeno da dodici mesi e la verifica mensile dello stato di esportatore abituale); in caso di plafond annuale, la mancata compilazione del VC relativamente al plafond mobile è considerato errore formale.</li>
<li>il quadro VJ raccoglie i dati relativi a operazioni soggette ad reverse charge o integrazione contabile. Le operazioni quali, l’acquisto di oro ed argento, gli acquisti intracomunitari di beni e acquisti di beni e servizi soggetti all’art. 17 comma 2, e tutte quelle operazioni indicate nell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72, tra cui prestazioni edili ed affini, compreso i servizi di pulizia</li>
<li>Nel quadro VL confluiscono le risultanze dei quadri VF e VE, ove è determinato il conguaglio d’imposta relativo all’anno oggetto della dichiarazione, debitamente “integrato con le risultanze esposte nel quadro VJ di cui sopra.</li>
</ul>
<p>Gli importi a credito che emergono dalla dichiarazione possono essere compensati orizzontalmente e verticalmente.</p>
<p>Il credito IVA maturato nel 2024 dal contribuente è utilizzabile in compensazione fino ad euro 5.000 dal 1° giorno dell’anno successivo la sua maturazione teorica; per importi eccedenti,  il credito è compensabile orizzontalmente a partire dal decimo giorno successivo la presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge, con apposizione sulle stesse del visto di conformità da parte di soggetti abilitati. E’ previsto l’esonero dall’apposizione del visto i contribuenti che ottengono un punteggio ISA pari ad 8 per il solo 2023, ovvero un punteggio di almeno 8,5 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2022 e il 2023 fino ad utilizzo in compensazione per crediti fino ad €50.000; per compensazioni di crediti  fino ad €70.000 è necessario che il punteggio sia pari a 9 per l’anno 2023 e sia che come media tra il 2022 e il 2023.</p>
<p>Per i soggetti ISA che hanno aderito al CPB, si producono gli effetti premiali ISA con compensazione per crediti fino ad €70.000.</p>
<p>Occorre altresì ricordare i rischi connessi ed il regime sistema sanzionatorio in caso di verifica degli enti preposti:</p>
<ul>
<li>in caso di rilevazione di errori rilevati in sede di verifica il professionista è soggetto al pagamento di sanzioni amministrative con un minimo di euro 258 ed un massimo di euro 2.582, sempre che il fatto non costituisca reato;</li>
<li>In presenza di violazioni ripetute o gravi, è prevista la sospensione dalla possibilità di apporre il visto di conformità e l’asseverazione per un periodo da uno a tre anni;</li>
<li>Qualora le violazioni vengano reiterate, dopo il periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dal rilascio del visto di conformità e l’asseverazione;</li>
<li>Il soggetto che rilascia un falso visto di conformità è perseguibile anche in ambito penale, come previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 241/1997 e concorre al reato ai sensi dell’articolo 110 del codice penale, infatti, con il rilascio del visto di conformità crea uno strumento fraudolento che è in grado di ostacolare l’attività accertativa e, conseguentemente, può indurre in errore il Fisco, vedi sentenza n. 30329, del 1° agosto 2022. della VI sez. penale della Cassazione</li>
</ul>
<p>Tra le operazioni da attenzionare per una corretta esposizione dei dati si ritiene doveroso approfondire alcune questioni legate alle strutture ricettivo turistiche ed extralberghiere ed assimilate come le locazioni turistiche brevi,  evidenziando la corretta individuazione e gestione dei rapporti con gli intermediari comunitari  BOOKING ed AirBnb: per gli adempimenti periodici si configurano i casi di specie regolati dell’Art 46 e 47 del DL 331/1993 ove il gestore deve integrare la fattura entro il 16° giorno del mese successivo alla ricezione della stessa indicando nell’autofattura cod. TD 17 per prestazioni di servizi soggetti UE, ed importo indicato sulla fattura dell’intermediario integrato con l’aliquota al 22%. Nel caso in cui il gestore adotti il regime forfettario lo stesso è tenuto all’invio della fattura integrata con IVA, previa iscrizione al VIES, ed al versamento dell’imposta con mod F24 il 16 del mese successivo, indicando il codice tributo 6099 e mese di riferimento, senza adempiere alla presentazione della dichiarazione.</p>
<p>Utile ricordare segue il medesimo trattamento la gestione delle commissioni POS in tema di autofattura con operatori comunitari quale Samup avendo cura di trattarla come da art. 10 comma 1 del DPR 633/72 trattandosi di operazioni esenti. con codice N4 essendo una prestazione di servizio di natura finanziaria.</p>
<p>In tema di esenzione è bene ricordare le cessioni di beni e prestazioni di servizi elencate nell’articolo 10 del DPR 633/72. L’effettuazione di operazioni esenti non occasionali e di operazioni imponibili comporta il’applicazione del meccanismo del pro rata iva, il cui calcolo è necessario per individuare la percentuale di Iva detraibile.</p>
<p>Il calcolo della percentuale del pro rata è indicato nel rigo VF34  rapportando il volume d’affari Iva imponibile con il volume d’affari totale inglobando anche le operazioni esenti di cui sopra. In pratica, l’iva teorica detratta nell’anno è conguagliata in dichiarazione iva con l’applicazione del coefficiente del pro rata in modo da calcolare l’effettiva iva detraibile, dall’anno successivo, salvo conguaglio in dichiarazione iva, il pro rata conguagliato nell’anno precedente, rappresenta la detraibilità massima soggettiva applicabile in corso d’anno.</p>
<p><strong>Rag. Michele Lo Sardo</strong></p>
<p><strong>Responsabile Area Fiscalità &#8211; Advisor Italia</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Per maggiori informazioni contattaci</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>info@advisoritalia.eu  &#8211; tel. 02 82398281</strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>ZES UNICA &#8211; Scheda</title>
		<link>https://www.advisoritalia.eu/2025/01/20/zes-unica-scheda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Surgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 11:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Aziendale e Agevolata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Piano nazionale per la “Transizione 5.0”, istituito con il D.L. n .19 del 2 marzo 2024, art. 38, con una dotazione di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025, introduce incentivi per progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, aggiungendo nuove risorse che si sommeranno a quelle ancora disponibili per</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Piano nazionale per la “Transizione 5.0”, istituito con il D.L. n .19 del 2 marzo 2024, art. 38, con una<br />
dotazione di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025, introduce incentivi per progetti di innovazione che<br />
conseguono una riduzione dei consumi energetici, aggiungendo nuove risorse che si sommeranno a quelle<br />
ancora disponibili per il Piano Transizione 4.0. Si tratta infatti di due incentivi complementari: mentre<br />
Transizione 4.0 continua ad incentivare l’acquisto di beni 4.0, il piano Transizione 5.0 incentiva investimenti<br />
che generano risparmi energetici o apportano miglioramenti dell’efficienza energetica.</p>
<p><span id="more-7878"></span><br />
<strong>A chi si rivolge</strong><br />
La misura si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio<br />
dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di<br />
appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell&#8217;impresa.<br />
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 01 gennaio 2024 e completati entro il 31<br />
dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, da cui<br />
consegua una riduzione dei consumi energetici.<br />
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,<br />
concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o da<br />
altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono<br />
inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive</p>
<p><strong>Spese Ammissibili</strong><br />
Rientrano tra le spese ammissibili, i beni strumentali di cui all’Allegato A e all’Allegato B della Legge 232/2016<br />
(<strong>INVESTIMENTO TRAINANTE</strong> &#8211; obbligatorio), interconnessi al sistema aziendale di gestione della<br />
produzione o alla rete di fornitura, acquisiti nel biennio 2024-2025, a condizione che tramite gli stessi si<br />
raggiunga una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% della struttura produttiva, oppure in<br />
alternativa, dei processi interessati dall’investimento di almeno il 5%.<br />
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche</p>
<p>•   i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di<br />
innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza<br />
degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e<br />
dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica,<br />
attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo<br />
(“Energy Dashboarding”).</p>
<p>A condizione di aver rispettato il requisito del bene trainante saranno inoltre agevolabili i seguenti</p>
<p><strong>INVESTIMENTI TRAINATI:</strong><br />
•   investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa necessari per l’autoproduzione e<br />
l’autoconsumo, anche a distanza, di energia da fonti rinnovabili (escluse biomasse) compresi gli<br />
impianti per lo stoccaggio dell&#8217;energia prodotta.<br />
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati<br />
ammissibili gli <strong>impianti con moduli fotovoltaici</strong> di cui all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9<br />
dicembre 2023, n. 181 &#8211; Registro delle Tecnologie per il fotovoltaico).<br />
In particolare:<br />
•   moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell&#8217;Unione europea con un&#8217;efficienza a livello di<br />
modulo almeno pari al 21,5%; Gli investimenti in detti impianti concorrono a formare la base di<br />
calcolo del credito d&#8217;imposta per un importo pari al 130% del loro costo;<br />
•   moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell&#8217;Unione europea con un&#8217;efficienza a<br />
livello di cella almeno pari al 23,5%. Gli investimenti in detti impianti concorrono a formare la base<br />
di calcolo del credito d&#8217;imposta per un importo pari al 140% del loro costo;<br />
•   moduli prodotti negli Stati membri dell&#8217;Unione europea composti da celle bifacciali ad<br />
eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell&#8217;Unione europea con un&#8217;efficienza di cella<br />
almeno pari al 24,0% Gli investimenti in detti impianti concorrono a formare la base di calcolo<br />
del credito d&#8217;imposta per un importo pari al 150%del loro costo.<br />
Sono agevolabili inoltre le spese per la formazione del personale dipendente in competenze per la<br />
transizione digitale ed energetica dei processi produttivi per un importo massimo del 10% dell’investimento<br />
complessivo, con un tetto massimo di € 300.000,00 erogate da formatori esterni all’azienda.</p>
<p><strong>Aliquote di recupero per investimento</strong><br />
Le aliquote sono determinate dall’ammontare dell’investimento e dai risultati in termini di risparmio<br />
energetico, come segue:</p>
<table width="658">
<tbody>
<tr>
<td width="165"></td>
<td colspan="3" width="493">Riduzione consumi energetici di</td>
</tr>
<tr>
<td width="165">Investimento complessivo</td>
<td width="152">struttura produttiva<br />
almeno del 3% oppure<br />
processi interessati<br />
almeno del 5%</td>
<td width="170">struttura produttiva<br />
superiore al 6%<br />
oppure<br />
processi interessati<br />
superiore al 10%</td>
<td width="171">struttura produttiva<br />
superiore al 10%<br />
oppure<br />
processi interessati<br />
superiore al 15%</td>
</tr>
<tr>
<td width="165">fino a 10 milioni</td>
<td width="152">35%</td>
<td width="170">40%</td>
<td width="171">45%</td>
</tr>
<tr>
<td width="165">oltre 10 e fino a 50 milioni</td>
<td width="152">5%</td>
<td width="170">10%</td>
<td width="171">15%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>In caso di sostituzione di beni obsoleti, ovvero che hanno completato da oltre 24 mesi il loro piano di<br />
ammortamento, è prevista l’esenzione del calcolo del risparmio energetico, definendo di fatto l’appartenenza<br />
del bene in fase di sostituzione almeno alla prima aliquota di recupero pari al 35%.</p>
<p><strong>Fruizione del credito</strong><br />
Il credito di imposta è fruibile esclusivamente in compensazione su F24 e prevede i seguenti step:</p>
<p><strong>Comunicazione preventiva</strong> – corredata da certificazione ex-ante che attesti la riduzione dei consumi<br />
energetici conseguibile unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di<br />
investimento ed il costo dello stesso.</p>
<p><strong>Comunicazione di completamento</strong>, in ogni caso entro il 28/02/2026, corredata da certificazione ex-post, che<br />
attesti la realizzazione degli investimenti conformemente alla certificazione ex-ante.<br />
<strong>NOTA &#8211; Per le Pmi, le spese per le certificazioni ex-ante ed ex-post, rilasciate da specifici soggetti</strong><br />
<strong>abilitati, saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a € 10.000,00</strong>.</p>
<p><strong>Certificazione delle spese dell’investimento</strong>, da parte da Revisore Legale dei Conti che, se non di nomina<br />
obbligatoria prevista dalla legislazione vigente, vedrà il suo costo riconosciuto in aumento del credito di<br />
imposta fino ad € 5.000,00.</p>
<p><strong>Cumulabilità</strong><br />
Il credito d&#8217;imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d&#8217;imposta<br />
Transizione 4.0 .<br />
Il credito d’imposta è invece cumulabile con:</p>
<p>•   il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica &#8211; Mezzogiorno) e nella Zona<br />
Logistica Semplificata (ZLS), a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non<br />
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività<br />
produttive non porti al superamento del costo sostenuto;</p>
<p>•   altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione<br />
che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto ad esempio Nuova Legge Sabatini<br />
(contributo fino al 10% rispetto al valore imponibile dell’investimento);</p>
<p>•   con ulteriori agevolazioni previste nell&#8217;ambito dei programmi e strumenti dell&#8217;Unione europea, a<br />
condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del<br />
progetto di innovazione, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.9 reg. UE 2021/241;</p>
<p>•   IRES Premiale, che prevede una riduzione dell’Ires dal 24% al 20%.</p>
<p><em><strong>Dott. Flavio Pietrasanta &#8211; F,P,F, Consulting s.r.l.</strong></em></p>
<p><em><strong>Partner di Advisor Italia</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Per maggiori informazioni contattaci</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>info@advisoritalia.eu  &#8211; tel. 02 82398281</strong></p>
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			</item>
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		<title>ZES UNICA</title>
		<link>https://www.advisoritalia.eu/2025/01/20/zes-unica-parte-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Surgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 11:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Aziendale e Agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna Categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.advisoritalia.eu/?p=7873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il credito d’imposta ZES Unica può essere richiesto dalle imprese che acquisiscono beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature, terreni, fabbricati ed immobili) destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e in determinate zone assistite della Regione Abruzzo. Il valore dei terreni e degli immobili da acquistare, da realizzare od</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il credito d’imposta ZES Unica può essere richiesto dalle imprese che acquisiscono beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature, terreni, fabbricati ed immobili) destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e in determinate zone assistite della Regione Abruzzo.</p>
<p><span id="more-7873"></span></p>
<p>Il valore dei terreni e degli immobili da acquistare, da realizzare od ampliare non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.</p>
<p>Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano ex novo nella ZES Unica.</p>
<p>L’incentivo fiscale de quo, non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo</p>
<p>L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (il “Regolamento 651”).</p>
<p>L’articolo 544, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto in capo ai soggetti interessati al beneficio un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate, da espletarsi dal 31 Marzo al 30 Maggio 2025. In particolare, le imprese interessate a beneficiare del credito d’imposta ZES Unica sono tenute a comunicare, nell’arco temporale di cui sopra, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° Gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 Novembre 2024.</p>
<p>A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano dal 20 Novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute.</p>
<p>Sono due pertanto le comunicazioni da inoltrare, dilatate negli intervalli temporali di cui sopra.</p>
<p>Nel caso di comunicazioni relative a crediti per un importo superiore ad Euro 150.000,00, l’utilizzo degli stessi è condizionato anche alla verifica positiva ai sensi del Codice Antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).</p>
<p>Le imprese beneficiarie di questo credito di imposta devono mantenere le loro attività nell’area Zes unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento (il cui dies ad quem è il 15 Novembre 2025) oggetto dell’agevolazione.</p>
<p>Non sono agevolabili i progetti di investimenti di imposto inferiore a 200.000, 00 euro.</p>
<p>Il credito di imposta Zes è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato (Legge Nuova Sabatini) che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevato consentito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.</p>
<p>E’ cumulabile, anche, con agevolazioni che non siano né aiuti di Stato né aiuti di Stato, come ad esempio il credito di imposta 4.0 oppure 5.0., a condizione che siffatto cumulo relativo ai medesimi costi non superi il costo di acquisto del bene.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le percentuali di recupero variano sia a secondo del dimensionamento aziendale che della Regione di riferimento, come da seguente schema:</p>
<table width="654">
<tbody>
<tr>
<td width="152">REGIONI</td>
<td width="155">DIMENSIONE DI<br />
IMPRESA</td>
<td width="157">PERCENTUALE DEL<br />
CREDITO DI<br />
IMPOSTA<br />
(intensity di aiuto)</td>
<td width="190">LIMITE MASSIMO<br />
DELL&#8217;IMPORTO<br />
DELL&#8217;INVESTIMENTO</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Puglia, Campania,<br />
Calabria, Sicilia<br />
(&#8220;meno<br />
sviluppate&#8221;)</td>
<td width="155">Piccola impresa</td>
<td width="157">60%</td>
<td width="190">100.000.000 di Euro<br />
(50.000.000 per le piccole<br />
imprese, oltre si scende<br />
al 50% di credito<br />
d&#8217;imposta)</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">&#8220;</td>
<td width="155">Media impresa</td>
<td width="157">50%</td>
<td width="190">100.000.000 di Euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">&#8220;</td>
<td width="155">Grande impresa</td>
<td width="157">40%</td>
<td width="190">100.000.000 di Euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Basilicata, Molise,<br />
Sardegna (&#8220;meno<br />
sviluppate&#8221;)</td>
<td width="155">Piccola impresa</td>
<td width="157">50%</td>
<td width="190">100.000.000 di Euro<br />
(50.000.000 per le piccole<br />
imprese, oltre si scendeal 40% di credito d&#8217;imposta)</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">&#8220;</td>
<td width="155">Media impresa</td>
<td width="157">40%</td>
<td width="190">100.000.000 di Euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">&#8220;</td>
<td width="155">Grande impresa</td>
<td width="157">30%</td>
<td width="190">100.000.000 di Euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">Abruzzo (&#8220;in<br />
transizione&#8221;) (solo alcuni comuni)</td>
<td width="155">Piccola impresa</td>
<td width="157">35%</td>
<td width="190">100.000.00 di Euro<br />
(50.000.000 per le piccole<br />
imprese, oltre si scende<br />
al 35% di credito d&#8217;imposta)</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">&#8220;</td>
<td width="155">Media impresa</td>
<td width="157">25%</td>
<td width="190">100.000.000 di Euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="152">&#8220;</td>
<td width="155">Grande impresa</td>
<td width="157">15%</td>
<td width="190">100.000.000 di Euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em><strong>Dott. Flavio Pietrasanta &#8211; F.P.F. Consulting s.r.l.</strong></em></p>
<p><em><strong>Partner Advisor Italia</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Per maggiori informazioni contattaci</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>info@advisoritalia.eu  &#8211; tel. 02 82398281</strong></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanziaria 2025: come cambiano i bonus edilizi con la nuova legge di Bilancio</title>
		<link>https://www.advisoritalia.eu/2025/01/16/finanziaria-2025-come-cambiano-i-bonus-edilizi-con-la-nuova-legge-di-bilancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Surgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 18:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.advisoritalia.eu/?p=7867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intervento a gamba tesa su tutti i bonus edilizi. Come ampiamente annunciato, la Finanziaria 2025 ha calato la mannaia sui bonus, invertendo un trend di crescita che si protraeva oramai da parecchi anni, culminato con il superbonus 110%, un regalo (per pochi) che probabilmente finiremo di pagare solo tra qualche decina d’anni. Gli interventi hanno</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Intervento a gamba tesa su tutti i bonus edilizi. Come ampiamente annunciato, la Finanziaria 2025 ha calato la mannaia sui bonus, invertendo un trend di crescita che si protraeva oramai da parecchi anni, culminato con il superbonus 110%, un regalo (per pochi) che probabilmente finiremo di pagare solo tra qualche decina d’anni.</p>
<p>Gli interventi hanno interessato <strong>tutti i tipi di agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie</strong>, agendo su percentuali, limiti di spesa, beneficiari, con una strategia tesa a ridurre progressivamente il peso delle detrazioni fiscali anche nei prossimi anni.</p>
<p>Fanno eccezione il <strong>bonus barriere architettoniche</strong>, che viene confermato anche per il 2025, ma il <strong>31 dicembre sparirà</strong> in quanto scadenza naturale dell’agevolazione, e il <strong>bonus mobili</strong>, che ci sarà anche nel 2025, ma solo per chi ha iniziato l’intervento di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio 2024.</p>
<p>Per <strong>il più classico dei bonus</strong>, quello per la <strong>ristrutturazione</strong> degli immobili, <strong>stretta sulle seconde case</strong>, con la percentuale che passa da subito dal 50 al 36%, anche se rimane fermo il limite di spesa a 96.000 euro. Per la <strong>prima casa</strong>, ma solo per quest’anno, si potrà ancora recuperare il 50% della spesa.</p>
<p>Per il <strong>2026</strong> e <strong>2027</strong> però le percentuali passeranno al 36% per le prime case e 30% per tutti gli altri immobili, fermo il massimale di 96.000 euro.</p>
<p>Dal <strong>2028</strong> si tirerà definitivamente il freno, con la percentuale che passerà definitivamente al 30% per tutti, con il tetto di spesa che ritorna alla vecchia soglia di 48.000 euro.</p>
<p>Tagli simili anche per il <strong>sismabonus</strong>. Anche qui le percentuali delle detrazioni subiscono un brusco arresto, passando per entrambe le agevolazioni al 50% per le prime case e 36% per gli altri interventi, per ridursi ancora nel 2026, diventando rispettivamente 36 e 30%, con limite di spesa di 96.000 euro.</p>
<p>Stesse percentuali per l’<strong>ecobonus</strong>, ma qui <strong>diminuisce anche il limite di spesa</strong>, che diventa variabile tra 30.000 e 60.000 euro.</p>
<p>A sorpresa non spetterà più <strong>nessun tipo di bonus</strong> per gli interventi di sostituzione degli <strong>impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili</strong>. Le caldaie saranno <strong>agevolabili</strong> solo se collocate all’interno di <strong>apparecchi ibridi</strong>.</p>
<p>Continua invece il <strong>papocchio</strong> <strong>superbonus</strong>. Dal 1° gennaio 2025 la detrazione spetterà nella misura del 65%, ma esclusivamente per i condomìni e le persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e per gli enti del terzo settore.</p>
<p>Inoltre, in presenza di interventi trainanti, potrà godere delle detrazioni in misura del 65% chi ha presentato la CILA entro la data del <strong>15 ottobre</strong> <strong>2024</strong>, o – per i condomìni – chi entro la stessa data ha adottato la delibera assembleare che ha approvato l&#8217;esecuzione dei lavori, ovvero chi ha presentato la richiesta del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici 2024.</p>
<p><strong>Sparisce da subito anche il</strong> <strong>bonus verde</strong>, che prevedeva una detrazione anche per la sistemazione a verde del proprio giardino, realizzazione di coperture a verde e giardini pensili, rifacimento delle recinzioni, dell’impianto di irrigazione.</p>
<p>Una <strong>mini-bonus</strong>, ma solo per il 2025, viene introdotto per chi acquista <strong>elettrodomestici ad elevata efficienza energetica</strong>, non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di importo. L’agevolazione però è irrisoria: verrà restituito in forma di detrazione il <strong>30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico, ma fino a un massimo di 100 euro</strong>, elevato a 200 euro in caso di ISEE &lt; 25.000 euro).</p>
<p>Che adesso però pare un po’ pochino, dopo la grande abbuffata degli anni scorsi.</p>
<p><strong><em>Dott. Fabrizio Carta</em></strong></p>
<p><strong><em>Responsabile Area Contenzioso Tributario – Advisor Italia</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Per maggiori informazioni contattaci</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>info@advisoritalia.eu  – tel. 02 82398281</strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Finanziaria 2025: stretta sulle detrazioni fiscali</title>
		<link>https://www.advisoritalia.eu/2025/01/09/finanziaria-2025-stretta-sulle-detrazioni-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Surgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 14:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2025, tra le varie novità, presenta una rimodulazione delle detrazioni d’imposta che coinvolgerà una vasta platea di contribuenti. Innanzitutto, dal 1° gennaio 2025 sono abolite le detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, variando la norma precedente che non prevedeva nessun limite di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>legge di Bilancio 2025</strong>, tra le varie novità, presenta una<strong> rimodulazione delle detrazioni d’imposta </strong>che coinvolgerà una vasta platea di contribuenti.</p>
<p>Innanzitutto, dal 1° gennaio 2025 sono abolite le <strong>detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età</strong> <strong>non disabili</strong>, variando la norma precedente che non prevedeva nessun limite di età “massima”.</p>
<p>Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i <strong>figli con meno di 21 anni di età</strong>, già da qualche anno sostituite dall’<strong>assegno unico</strong> e universale.</p>
<p>Altra tegola per chi dichiara a suo carico altri familiari diversi dagli ascendenti conviventi.</p>
<p>La Legge di Bilancio <strong>abolisce infatti le detrazioni IRPEF per gli altri familiari diversi dal coniuge</strong>, che non sono ascendenti, ovvero famigliari diversi da genitori o nonni. Ad esempio, non potranno più essere fiscalmente a carico, anche se conviventi, eventuali fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri.</p>
<p>Inoltre, se si vuole usufruire delle detrazioni per i famigliari per cui le stesse vengono consentite, sarà necessaria che gli stessi vivano <strong>sotto lo stesso tetto</strong> del contribuente.</p>
<p>Cambiano anche le <strong>detrazioni per i cittadini extracomunitari</strong> con familiari all’estero.</p>
<p>Dal 1° gennaio, infatti, ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, <strong>non spetteranno più le detrazioni per familiari fiscalmente a carico, ma ancora residenti all’estero.</strong></p>
<p>Pertanto, tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati dovranno comunicare al più presto al proprio sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta.</p>
<p>L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una <strong>sanzione da 250 a 2.000 euro</strong>.</p>
<p>In ogni caso, come ogni anno, il contribuente dovrà presentare la <strong>dichiarazione dei redditi</strong>, al fine di restituire le eventuali maggiori detrazioni ma non spettanti percepite durante l’anno.</p>
<p><strong>Si riducono le detrazioni anche per le fasce di reddito più alte. </strong></p>
<p>Le modifiche al Tuir recate dalla Finanziaria 2025, prevedono infatti una <strong>rimodulazione delle detrazioni per oneri</strong>, mediante un nuovo metodo di <strong>calcolo parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico</strong>, ponendo un tetto al beneficio fiscale.</p>
<p>In particolare, calcolato il reddito base, che si ottiene deducendo dal reddito lordo totale il reddito della prima casa, si individuano <strong>due soglie</strong>, una a 75.000 euro, e una seconda a 100.000.</p>
<p>Se il reddito complessivo del contribuente è <strong>compreso tra 75.000 e 100.000 euro</strong>, si potranno detrarre spese fino a un <strong>importo “base” di 14.000 euro</strong>, importo che si riduce in base al numero dei figli a carico. Se il reddito complessivo del contribuente supera invece a <strong>100.000 euro,</strong> la soglia massima scende a <strong>8.000 euro</strong>.</p>
<p>Rimangono <strong>escluse</strong> dal conteggio le spese sanitarie, le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative, le spese di assicurazione già detraibili, ma solo per i contratti conclusi prima del 31 dicembre 2024.</p>
<p>Per le <strong>spese detraibili in più annualità</strong>, rileveranno le rate di spesa riferite a ciascun anno. Rimangono comunque escluse le detrazioni rateali iniziate prima del 2025 per: prestiti e mutui agrari; mutui per acquisto o costruzione della prima casa; rate delle spese sanitarie; rate delle detrazioni per lavori edili.</p>
<p><strong><em>Dott. Fabrizio Carta</em></strong></p>
<p><strong><em>Responsabile Area Contenzioso Tributario – Advisor Italia</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Per maggiori informazioni contattaci</strong></p>
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		<item>
		<title>Finanziaria 2025, cambia la tassazione. Revisione delle aliquote irpef e riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti</title>
		<link>https://www.advisoritalia.eu/2025/01/09/finanziaria-2025-cambia-la-tassazione-revisione-delle-aliquote-irpef-e-riduzione-del-cuneo-fiscale-per-i-lavoratori-dipendenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Surgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2025, presentata dal Governo il 23 ottobre dello scorso anno, approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025. Sono tante le novità che riguarderanno tutte le persone fisiche, impattando sulla tassazione dei redditi prodotti nell’anno. Con la nuova Finanziaria</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>legge di Bilancio 2025</strong>, presentata dal Governo il 23 ottobre dello scorso anno, approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, è <strong>entrata in vigore dal 1° gennaio 2025</strong>.</p>
<p>Sono tante le <strong>novità</strong> che riguarderanno tutte le persone fisiche, impattando sulla <strong>tassazione dei redditi</strong> prodotti nell’anno.</p>
<p>Con la nuova Finanziaria viene infatti <strong>confermata e resa strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni</strong>, già introdotta per il 2024, che prevedeva l’<strong>accorpamento dei primi due scaglioni di reddito</strong> con l’applicazione dell’aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi.</p>
<p>A decorrere dal periodo d’imposta 2025, i <strong>nuovi scaglioni </strong>e le nuove aliquote IRPEF applicate ai redditi diventa quindi la seguente:</p>
<p><strong>Redditi fino a 28.000 euro → 23%;</strong></p>
<p><strong>Redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%;</strong></p>
<p><strong>Redditi oltre 50.000 euro → 43%.</strong></p>
<p>Sparisce quindi il vecchio scaglione di reddito che prevedeva <strong>la tassazione del 25% sui redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro</strong>, che così <strong>si abbasserà permanentemente di due punti percentuali.</strong></p>
<p>Passano a regime anche la <strong>modifica delle detrazioni d’imposta</strong> per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, <strong>pensioni escluse</strong>, insieme alla modifica per gli stessi contribuenti del trattamento integrativo della retribuzione.</p>
<p>La prima misura è confermativa dell’aumento della detrazione d’imposta <strong>da 1.880 a 1.955 euro, ma solo quando i redditi percepiti sono inferiori a 15.000 euro.</strong></p>
<p>La seconda, conferma a regime che le somme riconosciute a titolo di <strong>trattamento integrativo della retribuzione</strong>, per i redditi inferiori a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione di cui sopra, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.</p>
<p>Si prevedono disposizioni di favore per i titolari di <strong>redditi di lavoro dipendente</strong> per la riduzione del <strong>cuneo fiscale</strong> che si baserà sul riconoscimento da parte del sostituto d’imposta di un <strong>bonus</strong> per chi ha un <strong>reddito</strong> complessivo inferiore a <strong>20.000 euro</strong>, e un’ulteriore detrazione per chi ha un <strong>reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro</strong>.</p>
<p>Le due misure, taglio del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote IRPEF, comporteranno un <strong>risparmio totale d’imposta per i contribuenti italiani pari a circa 18 miliardi annui</strong>.</p>
<p><strong><em>Dott. Fabrizio Carta</em></strong></p>
<p><strong><em>Responsabile Area Contenzioso Tributario – Advisor Italia</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>BONUS EDILIZI</title>
		<link>https://www.advisoritalia.eu/2024/11/28/bonus-edilizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Surgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 08:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Societaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.advisoritalia.eu/?p=7839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua il TotoBonus: tutte le novità sui bonus edilizi nel nuovo disegno di legge di Bilancio Si fa sempre più intensa la discussione Parlamentare sui bonus edilizi, materia sempre delicata, visti gli impatti che queste agevolazioni hanno sulle famiglie e sull’intero comparto edile. Al momento il dibattito politico con vista sul 2025 sta risparmiando la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Continua il TotoBonus: tutte le novità sui bonus edilizi nel nuovo disegno di legge di Bilancio</strong></p>
<p>Si fa sempre più intensa la discussione Parlamentare sui <strong>bonus edilizi</strong>, <strong>materia sempre delicata,</strong> visti gli impatti che queste agevolazioni hanno sulle famiglie e sull’intero comparto edile.</p>
<p>Al momento il <strong>dibattito politico</strong> con vista sul 2025 sta risparmiando la maggior parte dei bonus, anche se sono state messe in moto delle riduzioni, alle percentuali, ai limiti di spesa e alla platea dei beneficiari, di tipo progressivo a scadere nei prossimi anni.</p>
<p>Il primo bonus che pare ormai definitivamente destinato a cadere sotto i colpi della nuova Finanziaria è il <strong>bonus verde</strong>. Chi vuole detrarre le spese per la sistemazione a verde del proprio giardino, o rifare la recinzione o l’impianto di irrigazione, realizzare coperture a verde o giardini pensili, ha tempo solo fino al <strong>31 dicembre</strong>.</p>
<p>Verso la conferma senza modifiche invece il <strong>bonus mobili</strong> e il <strong>bonus barriere architettoniche</strong>. Per quest’ultimo però la conferma è valida solo fino al <strong>31/12/2025</strong>, data di scadenza naturale dell’agevolazione.</p>
<p>Per <strong>il più classico dei bonus</strong>, quello per la <strong>ristrutturazione</strong> degli immobili, sempre più certa la <strong>stretta sulle seconde case</strong>, con la percentuale che passa dal 50 al 36%, fermo il limite di spesa a 96.000 euro. Per il <strong>2026</strong> e <strong>2027</strong> però le percentuali passeranno al 36% per le prime case e 30% per tutti gli altri immobili. Dal <strong>2028</strong> si tirerà definitivamente il freno, con la percentuale che passerà definitivamente al 30% per tutti, con il limite di spesa che ritorna alla vecchia soglia di 48.000 euro.</p>
<p>Proroga in vista anche per <strong>ecobonus</strong> e <strong>sismabonus</strong>. Anche qui tuttavia le percentuali delle detrazioni subiranno un brusco arresto, passando per entrambe le agevolazioni al 50% per le prime case e 36% per gli altri interventi, per ridursi ancora nel 2026, diventando rispettivamente 36 e 30%.</p>
<p>Ennesime <strong>novità</strong> – oramai non più una sorpresa &#8211; anche per il <strong>superbonus</strong>. In presenza di interventi trainanti, nel 2025, potrà godere delle detrazioni in misura del 65% solo chi ha presentato la CILA entro la data del <strong>15 ottobre</strong> <strong>2024</strong>, o – per i condomìni – chi entro tale data ha adottato la delibera assembleare che ha approvato l&#8217;esecuzione dei lavori, ovvero chi ha presentato la richiesta del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici 2024.</p>
<p>Il panorama previsto dal testo provvisorio al momento è questo, ma quello dei bonus edilizi è sempre uno dei temi più scottanti e più dibattuti in sede parlamentare nelle leggi di bilancio, per cui sono più che <strong>prevedibili ulteriori interventi di modifica</strong>.</p>
<p><strong>Dott. Fabrizio Carta</strong></p>
<p><strong>Responsabile Contenzioso Tributario &#8211; Advisor Italia</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.advisoritalia.eu/2024/11/28/bonus-edilizi/">BONUS EDILIZI</a> proviene da <a href="https://www.advisoritalia.eu">Advisor Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Rottamazione Quater e Avvisi Bonari</title>
		<link>https://www.advisoritalia.eu/2022/12/19/rottamazione-quater-e-avvisi-bonari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Surgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.advisoritalia.eu/?p=7716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella Legge di Bilancio 2023, al capo III diverse sono le misure di sostegno a favore del contribuente. Nello specifico: Art 38 Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni &#8211; 36/bis Art 39 Regolarizzazione irreg olarità formali &#8211; Art 40 Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie(simile al ravvedimento operoso) Art 41</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.advisoritalia.eu/2022/12/19/rottamazione-quater-e-avvisi-bonari/">Rottamazione Quater e Avvisi Bonari</a> proviene da <a href="https://www.advisoritalia.eu">Advisor Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nella Legge di Bilancio 2023, al capo III diverse sono le misure di sostegno a favore del contribuente.</p>
<p>Nello specifico:</p>
<ul>
<li>Art 38 Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni &#8211; 36/bis</li>
<li>Art 39 Regolarizzazione irreg olarità formali &#8211;</li>
<li>Art 40 Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie(simile al ravvedimento operoso)</li>
<li>Art 41 Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</li>
<li>Art 42 Definizione agevolata delle controversie tributarie</li>
<li>Art 43 Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</li>
<li>Art 44 Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione</li>
<li>Art 45 Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.</li>
<li>Art 46 Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015</li>
<li>Art 47 Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.</li>
</ul>
<p>Di queste, alcune troveranno riscontro negli argomenti da trattare.</p>
<p>Un’ eventuale decadenza dalla <strong>rottamazione ter</strong> per omesso o tardivo pagamento, superiore ai <strong>5 giorni di tolleranza</strong> previsti per l’ultima rata del 30 novembre 2022, non preclude la possibilità, per gli stessi debiti, di accedere alla prossima <strong>ROTTAMAZIONE QUATER</strong></p>
<h3>proposta</h3>
<p>Per le cartelle esattoriali una delle proposte in campo consiste nel saldo e stralcio all’80% per i debiti di importo fino a 3000 euro.</p>
<p><strong>Stralcio Delle Cartelle Fino A 1.000 Euro</strong></p>
<p>Art 46 DDL Bilancio 2023</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contribuente che ha cartelle che ricadono in questa ipotesi lo stralcio sarà automatico entro il 31 gennaio 2023</p>
<p>L’agevolazione sulle cartelle esattoriali inferiori ai 1.000 euro riguarda infatti i ruoli che:</p>
<ul>
<li>non hanno un controvalore superiore a 1.000 euro (comprensivo di interessi e sanzioni oltre la sorta capitale;</li>
<li>sono stati affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inoltre, ricordiamo come la somma si riferisca al <strong>debito residuo da pagare</strong> che risulta al 1° gennaio 2023, anche se il contribuente ha già pagato una parte del debito originario usufruendo della rottamazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7718" src="https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/adv12345.jpg" alt="" width="986" height="605" srcset="https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/adv12345.jpg 986w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/adv12345-300x184.jpg 300w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/adv12345-768x471.jpg 768w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/adv12345-900x552.jpg 900w" sizes="(max-width: 986px) 100vw, 986px" /></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7719" src="https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/adv454.jpg" alt="" width="986" height="605" srcset="https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/adv454.jpg 986w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/adv454-300x184.jpg 300w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/adv454-768x471.jpg 768w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/adv454-900x552.jpg 900w" sizes="(max-width: 986px) 100vw, 986px" /></p>
<p><strong>Il Contenzioso In Corso</strong></p>
<p>Secondo l’art 42 DDL Bilancio 2023 che regola la definizione agevolata delle controversie tributarie del <strong>contenzioso in corso</strong> e le somme da pagare per sanare la controversia.</p>
<p>A seconda del grado di giudizio, abbiamo diversi livelli:</p>
<ul>
<li>90% del valore della controversia se iscritto nel primo grado, rinunciando alla lite con il Fisco</li>
<li>40% del valore della controversia in caso di soccombenza delle Entrate in primo grado</li>
<li>15% del valore della controversia in caso di soccombenza delle Entrate in secondo grado</li>
<li>5% del valore della controversia in caso di soccombenza delle Entrate in tutti i gradi di giudizio</li>
<li>infine, se nei precedenti gradi di giudizio le Entrate hanno vinto, si può chiudere la lite pagando per intero le somme contestate, ma senza sanzioni e interessi.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7725" src="https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/tab1.jpg" alt="" width="986" height="605" srcset="https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/tab1.jpg 986w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/tab1-300x184.jpg 300w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/tab1-768x471.jpg 768w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/tab1-900x552.jpg 900w" sizes="(max-width: 986px) 100vw, 986px" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7724" src="https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/tab2.jpg" alt="" width="986" height="605" srcset="https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/tab2.jpg 986w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/tab2-300x184.jpg 300w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/tab2-768x471.jpg 768w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/tab2-900x552.jpg 900w" sizes="auto, (max-width: 986px) 100vw, 986px" /></p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>DEFINIZIONE: AVVISO BONARIO</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>L’avviso bonario è una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p>L’art 41 del <a href="https://www.fiscoetasse.com/files/15364/legge-di-bilancio-2023-bozza-aggiornata-del-27112022-e-relazione.pdf"><strong>DDL di Bilancio 2023</strong></a> prevede la definizione degli avvisi bonari</p>
<p>Sempre che il termine di pagamento non sia ancora scaduto, ovvero</p>
<p>Per quelli in corso di rateazione, (il cui pagamento rateale è ancora in corso) alla data di entrata in vigore della norma.</p>
<p>La definizione agevolata riguarderà gli avvisi bonari emessi a seguito del controllo delle dichiarazioni per i periodi di imposta presentate per i seguenti periodi d’imposta:</p>
<ul>
<li>al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021</li>
</ul>
<p>(generalmente per gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021)</p>
<p><strong>Con la definizione si pagherà: </strong></p>
<ul>
<li>l’intera imposta (ovvero l’importo residuo, in caso di rateazione in corso), interessi e somme aggiuntive;</li>
<li> il 3% delle sanzioni. (in attesa di conferma)</li>
</ul>
<p>è permessa la dilazione in 20 rate trimestrali anziché 8 rate anche per importi inferiori ai €5.000,00</p>
<p>Per gli avvisi bonari relativi ad annualità diverse valgono le disposizioni già conosciute</p>
<p>Il contribuente per beneficiare della riduzione delle sanzioni potrà pagare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione delle somme dovute.</p>
<p><strong>In caso di mancato pagamento delle somme definite o di una o successive rate, entro i termini stabiliti, e delle sanzioni ridotte al 3 % l’intero ammontare delle maggiori imposte, contributi e sanzioni sono iscritte a ruolo e il contribuente riceverà una cartella di pagamento che deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento dell’ultima rata secondo quando previsto dall’Art 25 comma 1 lettera c) del DPR 602/73</strong></p>
<p><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7717" src="https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/advisor123.jpg" alt="" width="986" height="605" srcset="https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/advisor123.jpg 986w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/advisor123-300x184.jpg 300w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/advisor123-768x471.jpg 768w, https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/12/advisor123-900x552.jpg 900w" sizes="auto, (max-width: 986px) 100vw, 986px" />Fonte tavola: Ipsoa</strong></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Convegno: Riflessi fiscali in edilizia Aspetti imposte dirette</title>
		<link>https://www.advisoritalia.eu/2022/11/28/convegno-riflessi-fiscali-in-edilizia-aspetti-imposte-dirette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Surgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 17:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.advisoritalia.eu/?p=7710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Convegno del 24/11/2022 ore 15:00 – 18:00 Commissione Imposte Dirette ed Imposte IndiretteRiflessi fiscali in ediliziaAspetti imposte dirette Dott. Rag. Michele Lo Sardo(Vice Presidente Commissione Imposte dirette ed imposte indirette) Scarica il PDF</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><span id="page3R_mcid2" class="markedContent"><span dir="ltr" role="presentation">Convegno</span> <span dir="ltr" role="presentation">del 24</span><span dir="ltr" role="presentation">/</span><span dir="ltr" role="presentation">11</span><span dir="ltr" role="presentation">/</span><span dir="ltr" role="presentation">2022 ore 1</span><span dir="ltr" role="presentation">5</span><span dir="ltr" role="presentation">:00</span> <span dir="ltr" role="presentation">–</span> <span dir="ltr" role="presentation">1</span><span dir="ltr" role="presentation">8</span><span dir="ltr" role="presentation">:00</span></span></strong><span id="page3R_mcid5" class="markedContent"><br />
</span></h3>
<p><strong><span id="page3R_mcid5" class="markedContent"><span dir="ltr" role="presentation">Commissione Imposte Dirette ed Imposte Indirette</span></span></strong><span id="page3R_mcid6" class="markedContent"></span><span id="page3R_mcid7" class="markedContent"></span><span id="page3R_mcid8" class="markedContent"></span><span id="page3R_mcid9" class="markedContent"><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Riflessi</span> <span dir="ltr" role="presentation">fiscali</span> <span dir="ltr" role="presentation">in</span> <span dir="ltr" role="presentation">edilizia</span></span><span id="page3R_mcid10" class="markedContent"><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Aspetti imposte dirette</span></span></p>
<p><span class="markedContent"><em><span dir="ltr" role="presentation">Dott. Rag. Michele Lo Sardo</span></em><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">(Vice Presidente Commissione Imposte dirette ed imposte indirette)</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a style="font-size: 22px; color: #ff0000;" href="https://www.advisoritalia.eu/wp-content/uploads/2022/11/CONVEGNO-DEL-24.11.2022.pdf"><strong>Scarica il PDF</strong></a></span></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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