Rottamazione Quater e Avvisi Bonari

Nella Legge di Bilancio 2023, al capo III diverse sono le misure di sostegno a favore del contribuente.

Nello specifico:

  • Art 38 Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni – 36/bis
  • Art 39 Regolarizzazione irreg olarità formali –
  • Art 40 Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie(simile al ravvedimento operoso)
  • Art 41 Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
  • Art 42 Definizione agevolata delle controversie tributarie
  • Art 43 Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
  • Art 44 Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione
  • Art 45 Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
  • Art 46 Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
  • Art 47 Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Di queste, alcune troveranno riscontro negli argomenti da trattare.

Un’ eventuale decadenza dalla rottamazione ter per omesso o tardivo pagamento, superiore ai 5 giorni di tolleranza previsti per l’ultima rata del 30 novembre 2022, non preclude la possibilità, per gli stessi debiti, di accedere alla prossima ROTTAMAZIONE QUATER

proposta

Per le cartelle esattoriali una delle proposte in campo consiste nel saldo e stralcio all’80% per i debiti di importo fino a 3000 euro.

Stralcio Delle Cartelle Fino A 1.000 Euro

Art 46 DDL Bilancio 2023

 

Il contribuente che ha cartelle che ricadono in questa ipotesi lo stralcio sarà automatico entro il 31 gennaio 2023

L’agevolazione sulle cartelle esattoriali inferiori ai 1.000 euro riguarda infatti i ruoli che:

  • non hanno un controvalore superiore a 1.000 euro (comprensivo di interessi e sanzioni oltre la sorta capitale;
  • sono stati affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

 

Inoltre, ricordiamo come la somma si riferisca al debito residuo da pagare che risulta al 1° gennaio 2023, anche se il contribuente ha già pagato una parte del debito originario usufruendo della rottamazione.

 

Il Contenzioso In Corso

Secondo l’art 42 DDL Bilancio 2023 che regola la definizione agevolata delle controversie tributarie del contenzioso in corso e le somme da pagare per sanare la controversia.

A seconda del grado di giudizio, abbiamo diversi livelli:

  • 90% del valore della controversia se iscritto nel primo grado, rinunciando alla lite con il Fisco
  • 40% del valore della controversia in caso di soccombenza delle Entrate in primo grado
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza delle Entrate in secondo grado
  • 5% del valore della controversia in caso di soccombenza delle Entrate in tutti i gradi di giudizio
  • infine, se nei precedenti gradi di giudizio le Entrate hanno vinto, si può chiudere la lite pagando per intero le somme contestate, ma senza sanzioni e interessi.

 

DEFINIZIONE: AVVISO BONARIO

L’avviso bonario è una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati.

 

L’art 41 del DDL di Bilancio 2023 prevede la definizione degli avvisi bonari

Sempre che il termine di pagamento non sia ancora scaduto, ovvero

Per quelli in corso di rateazione, (il cui pagamento rateale è ancora in corso) alla data di entrata in vigore della norma.

La definizione agevolata riguarderà gli avvisi bonari emessi a seguito del controllo delle dichiarazioni per i periodi di imposta presentate per i seguenti periodi d’imposta:

  • al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021

(generalmente per gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021)

Con la definizione si pagherà:

  • l’intera imposta (ovvero l’importo residuo, in caso di rateazione in corso), interessi e somme aggiuntive;
  •  il 3% delle sanzioni. (in attesa di conferma)

è permessa la dilazione in 20 rate trimestrali anziché 8 rate anche per importi inferiori ai €5.000,00

Per gli avvisi bonari relativi ad annualità diverse valgono le disposizioni già conosciute

Il contribuente per beneficiare della riduzione delle sanzioni potrà pagare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione delle somme dovute.

In caso di mancato pagamento delle somme definite o di una o successive rate, entro i termini stabiliti, e delle sanzioni ridotte al 3 % l’intero ammontare delle maggiori imposte, contributi e sanzioni sono iscritte a ruolo e il contribuente riceverà una cartella di pagamento che deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento dell’ultima rata secondo quando previsto dall’Art 25 comma 1 lettera c) del DPR 602/73

Fonte tavola: Ipsoa