DICHIARAZIONE IVA 2025

Novità, criticità e casi particolari

Questo articolo tratterà le criticità e i casi che possono rappresentare un ostacolo ad una corretta compilazione del modello di Dichiarazione Iva per l’anno 2024; analizzando e trattando dalle modalità di presentazione, i termini, i soggetti obbligati ed esonerati, ponendo particolare attenzione alle novità di quest’anno, ed alla trattazione e risoluzione di problematiche legate alla compilazione e corretta esposizione dei quadri VC, VN, VQ, VJ e VL con ulteriori argomenti annessi.

La dichiarazione Iva, è trasmessa tramite i canali dell’Agenzia delle entrate  entro il 30.04.2025

Oltre i soggetti abilitati quali i commercialisti la stessa può essere inviata direttamente dal dichiarante, tramite altri intermediari autorizzati, ovvero  tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Qualora si verifichi il mancato rispetto dei termini indicati, è prevista la possibilità di “ravvedersi” e presentare una dichiarazione tardiva entro 90 gg versando contestualmente un importo pari ad euro 25 pari al 10% di una sanzione base di 250 euro.

Le dichiarazioni presentate oltre il termine del ravvedimento è sempre considerata omessa.

Il pagamento del saldo IVA potrà avvenire in un’unica soluzione il 17/03/2025 o a rate dilazionando il pagamento a partire dalla medesima data, ovvero a partire dal 30/06/2025 con le imposte da unico – dichiarazione dei redditi.

Tra i soggetti obbligati presentazione della dichiarazione iva i contribuenti esercenti attività d’impresa, attività artistiche e professionali, di cui agli artt. 4 e 5, che siano titolari di partita IVA;

sono esonerati coloro che che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente

  • operazioni esenti di cui all’art. 10,
  • i contribuenti che hanno utilizzato il regime forfetario,
  • i contribuenti che ad oggi ancora si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
  • i produttori agricoli che rientrano nel regime di esonero ai sensi dell’art. 34, co. 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26/10/1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, co.6;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • i soggetti passivi d’imposta di cui art. 44 c.3 DL 331/93 ualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla lg 16/12/1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • I soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della lg. 23/12/2014, n. 19

Tra le principali novità del modello è prevista:

  • l’indicazione dei nuovi codici ATECO per coloro che presentano dal 1/04/2025 la dichiarazione;
  • la ridenominazione del Quadro VM “Versamenti auto F24 elementi identificativi” (in luogo del precedente da “Versamenti immatricolazione auto UE”), con obbligo di versamento dell’IVA non solo per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli ecc., nuovi o usati, oggetto di acquisto intra-UE, ma anche per quelli introdotti in Italia e provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato del Vaticano;
  • la modifica nel Quadro VP della dicitura del rigo VP7 in “Debito periodo precedente non superiore a 100 euro” per considerare il nuovo importo minimo di versamento delle liquidazioni periodiche previsto dall’art. 9 del D.lgs. n. 1/2024;
  • l’introduzione nel Quadro VO del rigo VO18 in cui si comunica l’adozione del regime forfettario da parte delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000 e del rigo VO27 riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno scelto dal 2024 l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 4, co. 1, L. n. 36/2024;
  • l’introduzione nel Quadro VW al rigo VW 26 del campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724 del 1994.

Passando allo studio del modello è utile soffermarci sui quadri VQ, VN, VC, VL e VJ, precisando che:

  • Nel quadro VQ denominato “Versamenti periodici omessi” è prevista la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica da riscossione o avvisi bonri, oppure ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento. L’indicazione, in presenza di importi a debito è esclusivamente formale.
  • E’ necessario in caso di presentazione per i periodi precedenti di Dichiarazioni integrative a favore con emersione di di maggior credito è prevista la compilazione del Quadro VN;, le integrative sono ammesse se presentate entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Pertanto nel quadro VN del modello IVA 2025 per il 2024 sarà possibile indicare le dichiarazioni integrative a favore degli anni 2018,2019,2020, 2021 e 2022.
  • Il quadro VC denominato “Esportatori e operazioni assimilate” va compilato dai contribuenti che si avvalsi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA per effetto della disponibilità del cosiddetto plafond. Il plafond può essere fisso (calcolato sommando l’importo dell’IVA non corrisposta all’esportazione e/o nelle operazioni assimilate e accumulata nell’anno solare precedente) e mobile (calcolato tenendo conto delle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti ed il suo utilizzo comporta la necessità di avere iniziato l’attività almeno da dodici mesi e la verifica mensile dello stato di esportatore abituale); in caso di plafond annuale, la mancata compilazione del VC relativamente al plafond mobile è considerato errore formale.
  • il quadro VJ raccoglie i dati relativi a operazioni soggette ad reverse charge o integrazione contabile. Le operazioni quali, l’acquisto di oro ed argento, gli acquisti intracomunitari di beni e acquisti di beni e servizi soggetti all’art. 17 comma 2, e tutte quelle operazioni indicate nell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72, tra cui prestazioni edili ed affini, compreso i servizi di pulizia
  • Nel quadro VL confluiscono le risultanze dei quadri VF e VE, ove è determinato il conguaglio d’imposta relativo all’anno oggetto della dichiarazione, debitamente “integrato con le risultanze esposte nel quadro VJ di cui sopra.

Gli importi a credito che emergono dalla dichiarazione possono essere compensati orizzontalmente e verticalmente.

Il credito IVA maturato nel 2024 dal contribuente è utilizzabile in compensazione fino ad euro 5.000 dal 1° giorno dell’anno successivo la sua maturazione teorica; per importi eccedenti,  il credito è compensabile orizzontalmente a partire dal decimo giorno successivo la presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge, con apposizione sulle stesse del visto di conformità da parte di soggetti abilitati. E’ previsto l’esonero dall’apposizione del visto i contribuenti che ottengono un punteggio ISA pari ad 8 per il solo 2023, ovvero un punteggio di almeno 8,5 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2022 e il 2023 fino ad utilizzo in compensazione per crediti fino ad €50.000; per compensazioni di crediti  fino ad €70.000 è necessario che il punteggio sia pari a 9 per l’anno 2023 e sia che come media tra il 2022 e il 2023.

Per i soggetti ISA che hanno aderito al CPB, si producono gli effetti premiali ISA con compensazione per crediti fino ad €70.000.

Occorre altresì ricordare i rischi connessi ed il regime sistema sanzionatorio in caso di verifica degli enti preposti:

  • in caso di rilevazione di errori rilevati in sede di verifica il professionista è soggetto al pagamento di sanzioni amministrative con un minimo di euro 258 ed un massimo di euro 2.582, sempre che il fatto non costituisca reato;
  • In presenza di violazioni ripetute o gravi, è prevista la sospensione dalla possibilità di apporre il visto di conformità e l’asseverazione per un periodo da uno a tre anni;
  • Qualora le violazioni vengano reiterate, dopo il periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dal rilascio del visto di conformità e l’asseverazione;
  • Il soggetto che rilascia un falso visto di conformità è perseguibile anche in ambito penale, come previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 241/1997 e concorre al reato ai sensi dell’articolo 110 del codice penale, infatti, con il rilascio del visto di conformità crea uno strumento fraudolento che è in grado di ostacolare l’attività accertativa e, conseguentemente, può indurre in errore il Fisco, vedi sentenza n. 30329, del 1° agosto 2022. della VI sez. penale della Cassazione

Tra le operazioni da attenzionare per una corretta esposizione dei dati si ritiene doveroso approfondire alcune questioni legate alle strutture ricettivo turistiche ed extralberghiere ed assimilate come le locazioni turistiche brevi,  evidenziando la corretta individuazione e gestione dei rapporti con gli intermediari comunitari  BOOKING ed AirBnb: per gli adempimenti periodici si configurano i casi di specie regolati dell’Art 46 e 47 del DL 331/1993 ove il gestore deve integrare la fattura entro il 16° giorno del mese successivo alla ricezione della stessa indicando nell’autofattura cod. TD 17 per prestazioni di servizi soggetti UE, ed importo indicato sulla fattura dell’intermediario integrato con l’aliquota al 22%. Nel caso in cui il gestore adotti il regime forfettario lo stesso è tenuto all’invio della fattura integrata con IVA, previa iscrizione al VIES, ed al versamento dell’imposta con mod F24 il 16 del mese successivo, indicando il codice tributo 6099 e mese di riferimento, senza adempiere alla presentazione della dichiarazione.

Utile ricordare segue il medesimo trattamento la gestione delle commissioni POS in tema di autofattura con operatori comunitari quale Samup avendo cura di trattarla come da art. 10 comma 1 del DPR 633/72 trattandosi di operazioni esenti. con codice N4 essendo una prestazione di servizio di natura finanziaria.

In tema di esenzione è bene ricordare le cessioni di beni e prestazioni di servizi elencate nell’articolo 10 del DPR 633/72. L’effettuazione di operazioni esenti non occasionali e di operazioni imponibili comporta il’applicazione del meccanismo del pro rata iva, il cui calcolo è necessario per individuare la percentuale di Iva detraibile.

Il calcolo della percentuale del pro rata è indicato nel rigo VF34  rapportando il volume d’affari Iva imponibile con il volume d’affari totale inglobando anche le operazioni esenti di cui sopra. In pratica, l’iva teorica detratta nell’anno è conguagliata in dichiarazione iva con l’applicazione del coefficiente del pro rata in modo da calcolare l’effettiva iva detraibile, dall’anno successivo, salvo conguaglio in dichiarazione iva, il pro rata conguagliato nell’anno precedente, rappresenta la detraibilità massima soggettiva applicabile in corso d’anno.

Rag. Michele Lo Sardo

Responsabile Area Fiscalità – Advisor Italia

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