- 20 Gennaio 2025
- Posted by: Gabriele Surgo
- Consulenza Fiscale, Finanza Aziendale e Agevolata

Il Piano nazionale per la “Transizione 5.0”, istituito con il D.L. n .19 del 2 marzo 2024, art. 38, con una
dotazione di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025, introduce incentivi per progetti di innovazione che
conseguono una riduzione dei consumi energetici, aggiungendo nuove risorse che si sommeranno a quelle
ancora disponibili per il Piano Transizione 4.0. Si tratta infatti di due incentivi complementari: mentre
Transizione 4.0 continua ad incentivare l’acquisto di beni 4.0, il piano Transizione 5.0 incentiva investimenti
che generano risparmi energetici o apportano miglioramenti dell’efficienza energetica.
A chi si rivolge
La misura si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di
appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 01 gennaio 2024 e completati entro il 31
dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, da cui
consegua una riduzione dei consumi energetici.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o da
altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono
inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive
Spese Ammissibili
Rientrano tra le spese ammissibili, i beni strumentali di cui all’Allegato A e all’Allegato B della Legge 232/2016
(INVESTIMENTO TRAINANTE – obbligatorio), interconnessi al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura, acquisiti nel biennio 2024-2025, a condizione che tramite gli stessi si
raggiunga una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% della struttura produttiva, oppure in
alternativa, dei processi interessati dall’investimento di almeno il 5%.
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche
• i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di
innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza
degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e
dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica,
attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo
(“Energy Dashboarding”).
A condizione di aver rispettato il requisito del bene trainante saranno inoltre agevolabili i seguenti
INVESTIMENTI TRAINATI:
• investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa necessari per l’autoproduzione e
l’autoconsumo, anche a distanza, di energia da fonti rinnovabili (escluse biomasse) compresi gli
impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati
ammissibili gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9
dicembre 2023, n. 181 – Registro delle Tecnologie per il fotovoltaico).
In particolare:
• moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di
modulo almeno pari al 21,5%; Gli investimenti in detti impianti concorrono a formare la base di
calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 130% del loro costo;
• moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a
livello di cella almeno pari al 23,5%. Gli investimenti in detti impianti concorrono a formare la base
di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 140% del loro costo;
• moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad
eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella
almeno pari al 24,0% Gli investimenti in detti impianti concorrono a formare la base di calcolo
del credito d’imposta per un importo pari al 150%del loro costo.
Sono agevolabili inoltre le spese per la formazione del personale dipendente in competenze per la
transizione digitale ed energetica dei processi produttivi per un importo massimo del 10% dell’investimento
complessivo, con un tetto massimo di € 300.000,00 erogate da formatori esterni all’azienda.
Aliquote di recupero per investimento
Le aliquote sono determinate dall’ammontare dell’investimento e dai risultati in termini di risparmio
energetico, come segue:
Riduzione consumi energetici di | |||
Investimento complessivo | struttura produttiva almeno del 3% oppure processi interessati almeno del 5% |
struttura produttiva superiore al 6% oppure processi interessati superiore al 10% |
struttura produttiva superiore al 10% oppure processi interessati superiore al 15% |
fino a 10 milioni | 35% | 40% | 45% |
oltre 10 e fino a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |
In caso di sostituzione di beni obsoleti, ovvero che hanno completato da oltre 24 mesi il loro piano di
ammortamento, è prevista l’esenzione del calcolo del risparmio energetico, definendo di fatto l’appartenenza
del bene in fase di sostituzione almeno alla prima aliquota di recupero pari al 35%.
Fruizione del credito
Il credito di imposta è fruibile esclusivamente in compensazione su F24 e prevede i seguenti step:
Comunicazione preventiva – corredata da certificazione ex-ante che attesti la riduzione dei consumi
energetici conseguibile unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di
investimento ed il costo dello stesso.
Comunicazione di completamento, in ogni caso entro il 28/02/2026, corredata da certificazione ex-post, che
attesti la realizzazione degli investimenti conformemente alla certificazione ex-ante.
NOTA – Per le Pmi, le spese per le certificazioni ex-ante ed ex-post, rilasciate da specifici soggetti
abilitati, saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a € 10.000,00.
Certificazione delle spese dell’investimento, da parte da Revisore Legale dei Conti che, se non di nomina
obbligatoria prevista dalla legislazione vigente, vedrà il suo costo riconosciuto in aumento del credito di
imposta fino ad € 5.000,00.
Cumulabilità
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta
Transizione 4.0 .
Il credito d’imposta è invece cumulabile con:
• il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona
Logistica Semplificata (ZLS), a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive non porti al superamento del costo sostenuto;
• altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto ad esempio Nuova Legge Sabatini
(contributo fino al 10% rispetto al valore imponibile dell’investimento);
• con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a
condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del
progetto di innovazione, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.9 reg. UE 2021/241;
• IRES Premiale, che prevede una riduzione dell’Ires dal 24% al 20%.
Dott. Flavio Pietrasanta – F,P,F, Consulting s.r.l.
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