- 28 Marzo 2022
- Posted by: Elio Arcuri
- Categories: Blog, Crisi d’Impresa

LA CHECK-LIST PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER LA ANALISI DELLA SUA COERENZA ex Decreto Dirigenziale (Decreto Dir. Min. Giust. 28.9.2021)
Le regole dettate dal DL 118/2021 effettuano un radicale cambio di impostazione rispetto al CCII, semplificando i vari passaggi del procedimento volto a raggiungere la composizione della crisi, attraverso una composizione stragiudiziale e volontaria, completamente di tipo privatistico.
Vengono posticipati, e probabilmente aboliti o modificati, gli obblighi di segnalazione al debitore nonché la procedura obbligatoria presso l’OCRI.
Il continuo susseguirsi delle riforme del diritto della crisi d’impresa sembra avere un unico filo conduttore: la conservazione primaria dell’azienda come soggetto di centrale interesse giuridico, da salvaguardare per poter giungere in via mediata alla tutela del “mercato” e quindi dei livelli occupazionali. Perseguire la sopravvivenza dell’azienda, consentire che con la ristrutturazione del proprio debito quest’ultima torni ad essere economicamente virtuosa significa non solo tutelare l’impresa, ma anche e soprattutto impedire la dispersione di un patrimonio di conoscenze, maestranze, beni strumentali e valori rappresentato, appunto, dall’azienda.
Tale continuità aziendale sussiste quando l’impresa sia in grado di
- soddisfare le aspettative dei soci e dei prestatori di lavoro,
- mantenere un grado soddisfacente di economicità – conservando equilibrio economico di gestione (ricavi > costi esercizio) e congrua remunerazione per il capitale di rischio
- mantenere l’equilibrio anche con ricorso a nuovo debito «ottenibile monetario, preservando i prevedibili flussi di entrate con caratteristiche qualitative e temporali idonee a fronteggiare i deflussi necessari all’acquisizione dei fattori di produzione
La relazione ministeriale ricorda come il decreto legge interviene nella attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia per fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l’insorgenza di situazione di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l’esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili.
Molte delle imprese che non saranno in grado di garantire la propria continuità aziendale…. non hanno, ad oggi, idonei mezzi o strumenti per analizzare e comprendere la situazione in cui si trovano né per evitare che la crisi degeneri in dissesto irreversibile.
Tale constatazione è particolarmente evidente per le micro, piccole e medie imprese, che rappresentano il substrato del sistema produttivo nazionale e che possono essere efficacemente sostenute se le si accompagna in un processo di presa di coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per prevenire la crisi o per raggiungere il risanamento aziendale in caso di crisi, o di insolvenza, già esistente.
La Crisi viene definita come «stato di squilibrio economico-finanziario» che rende probabile l’insolvenza. Per insolvenza si intende la situazione di inadempimento (reiterato o manifestato da altri fatti esteriori) che determina il giudizio di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, quindi, si configura nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
La crisi, per essere definita tale, deve essere conclamata. La manifestazione della crisi va misurata in termini finanziari e si configura come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, evidenziando l’incapacità per l’impresa di generare prospetticamente, tramite la propria gestione caratteristica, sufficiente liquidità per il pagamento dei debiti.
Il legislatore con l’introduzione, all’art. 2425-ter, del rendiconto finanziario tra gli schemi obbligatori per le società che redigono i bilanci in forma ordinaria ha fornito un importante strumento di analisi agli stakeholder dell’impresa, con l’obiettivo di superare la “tradizionale” visione reddituale/patrimoniale del bilancio d’esercizio, spostando l’indagine sulla capacità dell’azienda di generare (o assorbire) risorse finanziarie.
Le motivazioni che spingono ad analizzare l’impresa in ottica finanziaria sono strettamente correlate ad un concetto tanto ovvio quanto trascurato nel panorama imprenditoriale nazionale: come più volte dimostrato dalla recente congiuntura economica, detenere ingenti attività e patrimoni illiquidi (ad esempio di natura immobiliare) non assicura in alcun modo la solvibilità stessa dell’impresa nei confronti degli impegni finanziari assunti con gli istituti di credito.
Al contempo, una positiva situazione reddituale non esonera l’impresa da situazioni di tensione finanziaria, che possono derivare (ad esempio) da problemi nella solvibilità dei debitori o dal rimborso di finanziamenti eccedenti il cash flow prodotto dall’azienda stessa.
Il Decreto Dirigenziale (Decreto Dir. Min. Giust. 28.9.2021), nella Sez. II della checklist, prevede le regole per la redazione del Piano di risanamento, che rappresenta il presupposto per l’effettuazione delle negoziazioni nella procedura di composizione negoziata, nonché lo strumento principale per la verifica della sostenibilità delle stesse.
Tale checklist, secondo il Decreto, recepisce le migliori pratiche di redazione dei piani di impresa, quindi, anche i “Principi per la redazione dei piani di risanamento”, contenuti nel Documento del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di settembre 2017, cui si aggiungono, per le parti utili ai fini del Piano di Risanamento nella procedura di composizione negoziata, la prassi professionale elaborata in altri documenti tra cui i «Principi per l’asseverazione dei Piani di risanamento del dicembre 2020», le «Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi» del 2015, le «Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d’impresa» del 2009.
Nel decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è definito “il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico”
Cosa intende il Decreto per redazione del piano di risanamento?
La redazione del Piano è un «processo» (conformemente con quanto previsto dai «Principi per la redazione dei piani di risanamento» del 2017 dove la predisposizione del piano è definita un «processo iterativo» che procede per approfondimenti successivi) da intendere come un avanzamento che segue le indicazioni della check-list, ossia nella pratica dei precisi passaggi di un iter che conduce appunto al Piano di risanamento.
La sezione II, come detto, presenta la check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza.
Il contenuto della check-list dovrebbe consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile che servirà poi all’esperto per l’analisi di coerenza del piano.
Dott. Elio Arcuri
Advisor Italia